Tommaso Campanella, Monarchia del Messia, p. 81

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CAPITOLO VIII
CHE CHRISTO HA LASSATO NELLA CHIESA IL FORO
ECCLESIASTICO, E POLITICO, QUESTO A QUELLO
SOTTOPONENDO ET CORREGGENDO
Contro li anabatisti asserisco, che sendo naturale a tutti gli huomini
la giustizia et naturali iure il tribunale politico necessario, et
che il ius naturale pendendo dal ius divino e dall’arte divina, che è
Christo verbo, sapienza, et arte del padre eterno, non può stare in
modo alcuno che Christo habbia tolto li tribunali politici della giustitia,
ma bene emendati et raffinati. Dell’ecclesiastico è manifesto
perché l’apostolo scrivendo a Timotheo dice: Accusationem presbiteri
non accipias nisi sub duobus, aut tribus testibus
. Dal che si vede
quanto erra il pseudo theologo, che va persuadendo a venetiani,
che il tribunale sia dopo Theodosio, o dopo Giustiniano, o dopo
Costantino, poiché fu dal tempo di san Paolo. Similmente l’apostolo
prima Corinthi instituisce non solo l’ecclesiastico, ma il secolare tribunale,
e biasma li christiani, che andavano al tribunale d’infedeli, o
che mettevano giudici ignoranti a giudicar: Numquid non est inter
nos sapiens, qui possit iudicare inter fratrem et patrem
, ma vol però,
che siano tutti suggetti al tribunale apostolico, dicendo: An nescitis
quia angelos iudicabimus
, quanto magis ista saecularia. Et altrove

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