Tommaso Campanella, Monarchia del Messia, p. 137

Precedente Successiva

CAPITOLO XV
IN CHE CONSISTE LA RIFORMA DELLI DOMINIJ
HUMANI FATTA DAL VANGELIO, E COMMESSA A
SAN PIETRO E SUOI SUCCESSORI
La correttione di Christo fatta sopra tutti li prencipi secolari consiste
in molti capi, delli quali il papa Christo nostro è giudice legitimo.
Che debbano renuntiare tutta la potestà, e ricchezza, et honore
che hanno, per lo regno celeste, perché questo è simile al thesoro
nascosto nel campo, il quale trovato, bisogna dare ogni cosa per
comprar quel campo. O come la pretiosa margherita, per cui il bon
mercante tutto renuntia, o vende per haverla. Onde disse san
Gregorio: Regnum Dei tantum valet, quantum habes, parlando di
Andrea e Pietro che lassaro la rete e scafa solamente. Ma questa differenza
è tra religiosi, che seguono il consiglio et il precetto, e tra
laici, che seguono il precetto, che quelli eleggono povertà e renuntiano
quanto tengono in fatti, e li laici renuntiano in affetto e fanno la
robba loro commune in qualche maniera, che per la legge e per
l’Evangelio devono mettere a terra ogni altra cosa, sia regno, o figli,
o moglie, o madre, o padre.
Questa prima regola è contro macchiavellisti, e contro Cesare,
che lodava Euripide in quel verso: Si violandum est ius, regnandi gratia
violandum
est: caeteris rebus pietatem colas. Da questo segue un
altro punto, che tutte le leggi et ordinationi e sentenze e pareri de
prencipi fatte secondo la scienza secolare si devono sottoporre all’ecclesiastica
disciplina, come il corpo all’anima, secondo Nazanzieno.
E Platonefilosofo conobbe lo stesso, e Pitagora, e Trismegisto; perché
questa è legge naturale.
Et in questo senso dichiarò Costantino

Precedente Successiva