Tommaso Campanella, Monarchia del Messia, p. 75
cosa alcuna; ma non aver dominio, e beni temporali, se non per
donation de prencipi.
Il Soto poi asserisce che Christo fu solo re in spiritualibus, et che
non ricevette, né doveva ricevere il temporale, né lo lassò a successori;
et che l’essentione ecclesiastica sia de iure divino dice nel libro De
Iustitia et Iure, libro 4°, quaestio 4a: e libro 5°, q 4a art. 1°. Ma nel
4° delle Sentenze de iure humano. Nondimeno vuole, che possa
far leggi e signoreggiare tutto il mondo in spirituale assolutamente, il
temporale in ordine allo spirituale solamente correggere; ma che
l’imperatore, et prencipi secolari non pendano dal papa, ma da Dio,
non immediatamente come il papa, ma per mezo della legge della
natura, et non del papa, la quale Christo non tolse. Et vole il Covaruvias,
che né gladio materiale, né essentione di tributo, né di foro
habbino li clerici, se non per legge humana de’ prencipi, et del papa.
Anzi dicono, che il re non è soggetto all’imperatore per il canone di
Innocentio Qui filij sint legitimi et sempre fortificano la potestà
temporale, come precellente alla spirituale in temporalibus sicut luna
in nocte per il canone solito, benché Soto dica che l’essentione sia de
iure naturae, poi che li prencipi non ponno toglierla, il che dice
anche il Covarruvias tractato 9 Praet.
I canonisti pure sono varij, ma quasi tutti dicono il papa essere
signore di tutto il mondo in spirituale et temporale, perché è vicario
di Christo, il quale sendo Dio ha ogni potestà. Questo dice
l’Hostiense de Vot. redemp.; Faber, sup. p.o Cod. l. 1. Cunctos populos
de summa trinitate; et Burgo 3, p.e sup. c. p.o Mattheo, et